La Federazione ha ricevuto una richiesta di parere in merito alla corretta determinazione della base imponibile Ires in caso di risultato d’esercizio negativo.
Le considerazioni di seguito illustrate sono state svolte congiuntamente ai consulenti della Federazione, esperti della materia.
I Confidi, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano enti commerciali, come previsto dal comma 45 dell’art. 13 del D.L. 269/2003, e il reddito di impresa è determinato (come confermato anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 28/E del 21 giugno 2004 e dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 43/E del 2 luglio 2013) senza apportare al risultato d’esercizio le eventuali variazioni in aumento previste dal T.U.I.R., come previsto dal comma 46 del citato art. 13 del D.L. 269/2003.
Inoltre, come disposto dal medesimo comma, “…Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei Confidi concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall’aumento del fondo consortile o del capitale sociale.”
Il combinato di tali disposizioni normative conduce alla determinazione della base imponibile Ires come somma delle variazioni in aumento previste da normative specifiche, diverse dal T.U.I.R., quali a titolo di esempio l’IMU (imposta municipale propria) e l’IRAP (imposta sul reddito delle attività produttive).
Infatti, gli avanzi di gestione (leggasi risultato d’esercizio positivo) non concorrono alla formazione della base imponibile, a condizione che tali avanzi di gestione siano accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dell’ente; tale condizione si verifica di norma per i Confidi, stante il divieto di distribuzione degli avanzi di gestione, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, sancito dal comma 18 dell’art. 13 del D.L. 269/2003. Pertanto, nel rispetto di tali condizioni, il risultato d’esercizio positivo costituisce una variazione in diminuzione del reddito imponibile.
Esemplificazione
Nel caso di un risultato d’esercizio positivo, la base imponibile sarà quindi così determinata:
+ utile d’esercizio +800
+ variazioni in aumento (IMU, IRAP ) +100
– variazioni in diminuzione (utile d’esercizio destinato a riserva) – 800
= base imponibile +100
Nel caso di un risultato d’esercizio negativo, la base imponibile sarà quindi così determinata:
– risultato d’esercizio (negativo) – 300
+ variazioni in aumento (IMU, IRAP ) +100
= base imponibile – 200
Pertanto:
a) qualora la perdita di esercizio fosse superiore alle variazioni in aumento (come nell’esempio numerico sopra esposto), la base imponibile ai fini Ires sarebbe negativa, con possibile riporto della perdita fiscale così determinata agli esercizi successivi, secondo modalità, termini e limiti previsti dalla normativa dettata dal Testo Unico Imposte sui Redditi;
b) qualora la perdita di esercizio fosse inferiore alle variazioni in aumento, la base imponibile sarebbe pari alla differenza tra le variazioni in aumento e la perdita di esercizio.